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25 Novembre 2020
Categoria: News

Il Presidente della Regione Veneto ha emanato l'Ordinanza 156 del 24 novembre, efficace dal 26 novembre fino al 4 dicembre 2020.

Nel rimandare ad un'attenta lettura dell'Ordinanza se ne riportano i principali provvedimenti:

  • mascherina. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione (esclusi sportivi, persone con patologie e i bimbi sotto i 6 anni). L’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi.
  • attività motoria. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e, in ogni caso, al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree;
  • Accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari. È consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
  • bar e ristoranti. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente o per la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc., da consumare nell’immediatezza dell’acquisto e allontanandosi dall’esercizio per evitare assembramenti.
  • grandi e medie strutture di vendita. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.
  • In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:
    1. esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente;
    2. esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
    3. esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.
  • Al fine di consentire il controllo il gestore degli esercizi di commercio al dettaglio è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite.
  • Misure relative ai giorni prefestivi e festivi:
    Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole
    Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari
    La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

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