Lo Snals Confsal ha inviato al Dott. Jacopo Greco, Direttore Generale delle Risorse Umane e Finanziarie una richiesta urgente di chiarimenti della Nota M.I. prot. n. 8615 avente oggetto "supplenze brevi e saltuarie – art. 121 del DL n. 18/2020".
L’Art. 121 del Decreto Legge n.18/2020 prevede la possibilità per le scuole di stipulare “contratti a tempo determinato … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia” e, in coerenza, finora sono stati mantenuti in servizio i supplenti non solo in assenza del titolare, ma anche in caso di rientro dello stesso, proprio con la finalità (non utile, ma indispensabile) di potenziare l’attività scolastica in un momento tanto delicato mentre il 5° capoverso della Nota afferma che le scuole dovranno limitarsi a nominare supplenti “per le sole finalità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in via ordinaria”.
Dal testo della Nota parrebbe che potranno essere confermate le supplenze solo nel caso di assenza dei titolari e non già per “potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali”.
Ciò implicherebbe, di conseguenza, che i supplenti i cui titolari siano rientrati dovrebbero essere licenziati.
Si allega la richiesta urgente di chiarimenti
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