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Nome Utente

06 Maggio 2019
Categoria: Regione Veneto

Il calendario prevede:

Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione

Inizio attività didattica: 11 settembre 2019
Fine attività didattica: 6 giugno 2020

Festività obbligatorie:

  • tutte le domeniche
  • il 1° novembre, festa di tutti i Santi
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione
  • il 25 dicembre, Natale
  • il 26 dicembre, Santo Stefano
  • il 1° gennaio, Capodanno
  • il 6 gennaio, Epifania
  • il lunedì dopo Pasqua
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione
  • il 1° maggio, festa del Lavoro
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
  • la festa del Santo Patrono

Sospensione obbligatoria delle lezioni

  • 2 novembre 2019  (ponte della solennità di tutti i Santi)
  • dal  23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie)
  • dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e mercoledì delle ceneri)
  • dal 9 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali)

Scuole dell’Infanzia

Inizio attività didattica: Mercoledì 11 settembre 2019
Fine attività didattica:  Martedì 30 giugno 2020

Festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo

Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo

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Ai sensi del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 che regolamenta l'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'organizzazione dell'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività è flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale; restano fissi i vincoli relativi all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. Inoltre, nell'esercizio dell'autonomia didattica, i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività viene regolato nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni da ogni istituzione scolastica.

In base a quanto stabilito dall'art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, devono essere assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni.

Ciascuna istituzione scolastica può disporre adattamenti del calendario delle lezioni definito nel presente provvedimento, rilevate dagli Organi collegiali della scuola e debitamente motivati e deliberati, nei seguenti casi:

  • esigenze derivanti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), come previsto dall'art. 5, comma 2, del DPR n. 275/1999, o da specifiche esigenze ambientali, secondo l'art. 10, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 297/1994;
  • esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare.

Le variazioni al calendario scolastico regionale non possono comportare una sospensione delle lezioni superiore a tre giorni annuali. Ogni adattamento dovrà essere preventivamente concordato con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, auspicando un coordinamento territoriale laddove i servizi interessino una pluralità di istituzioni scolastiche

In relazione al calendario scolastico delle scuole dell'infanzia, in considerazione della specificità del servizio educativo offerto, è aperta la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche al fine di dare risposta alle esigenze delle famiglie.

Nell'apportare modifiche al calendario scolastico definito nel presente provvedimento, le istituzioni scolastiche devono tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale.

Si allega la Delibera n. 491

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