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10 Marzo 2020
Categoria: News

FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS il 9 marzo hanno emanato una Nota unitaria, che si allega, dal titolo Limitazione della presenza di personale ATA, interesse della collettività e non vantaggio del singolo con la quale esprimono il parere che non debbano essere previsti recuperi per effetto della turnazione, trattandosi di provvedimenti di natura emergenziale e sollecitano il Ministero a fornire una precisazione in tal senso

In data 10 marzo il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Nota n. 323 che  specifica che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero.

La Nota aggiunge che i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa.

La Nota continua affermando che ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni). Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

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