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05 Novembre 2020
Categoria: News

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020 il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»"

Le nuove limitazioni e misure per il contenimento dell’emergenza Coronavirus, introdotte da questo decreto ministeriale, scattano da domani 6 novembre 2020.Il Veneto, al momento è in fascia gialla, ossia a rischio moderato.

Da domani è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Sono quindi consentiti solo gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Necessaria l’autocertificazione per uscire dopo le dieci di sera. Per tutto il resto del giorno è comunque raccomandato di non spostarsi se non è strettamente necessario.

Riportiamo le principali norme riguardanti i vari ordini della scuola.

1° CICLO D’ISTRUZIONE – Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado –

L’attività didattica ed educativa continua a svolgersi in presenza.
E’ obbligatoria la mascherina, esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

2° CICLO D’ISTRUZIONE- Scuola secondaria di 2° grado-

Sono adottate forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ( artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275) in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI).

E’ possibile svolgere l’attività didattica in presenza qualora:

  1. sia richiesto l’uso di laboratori,
  2. sia necessaria in situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali. Va comunque garantito il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione.

Sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Si allegano:

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