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21 Marzo 2020
Categoria: News

In questi giorni si parla molto di “didattica a distanza”. Partita in pochi giorni, in una situazione di grande emergenza, manifesta ad oggi tutte le sue difficoltà.

Il Ministero dell’Istruzione ha da poco emanato una nota con le “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.” Tra le misure mirate all’avvio della didattica a distanza si evidenzia l’importanza del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile. A differenza del telelavoro, il lavoro agile presuppone flessibilità e adattamento del lavoratore in ragione degli strumenti che ha a disposizione.

Il telelavoro è invece basato sul concetto del dipendente munito di idonea strumentazione e postazione fissa dislocata in un luogo diverso dalla sede centrale della sua azienda.

In particolare, la DAD (didattica a distanza), che dovrebbe sostituire l’attività didattica a scuola, ha bisogno di interazione, diversamente da ogni altro atto amministrativo che poggia su una semplice azione.

Già con il DPCM dell’8 marzo il Governo chiedeva agli insegnanti di non concepire la DAD solo come trasmissione di contenuti attraverso il registro elettronico, modalità da abbandonare quanto prima a favore di registrazioni di lezioni mediante l’utilizzo di idonee piattaforme. Come se non bastasse, il MI ha inviato di recente, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, ai dirigenti scolastici la Nota 318 dell’11 marzo, con l’intento di monitorare le attività di didattica a distanza predisposte dalle singole scuole di ogni ordine e grado, il tutto, come già detto, all’interno di una situazione di grave emergenza e di impreviste difficoltà lavorative riversatesi sugli istituti scolastici privi di mezzi e di strumenti per porvi rimedio. Tutti gli operatori della scuola, che hanno dovuto in questo contesto ed in pochi giorni rivedere totalmente il proprio lavoro alla luce, peraltro, delle scarse dotazioni a disposizione, assistono all’operato dell’Amministrazione che, invece di esprimere grande gratitudine verso gli stessi per lo sforzo profuso e per l’alto senso civico dimostrato, si prepara ad un “monitoraggio” che lascia sbigottiti.

Ricordiamo, poi, che sull’utilizzo di questo “strumento metodologico” non vi è alcuna normativa nel nostro ordinamento e che ad oggi non esiste alcun obbligo contrattuale. La stessa giurisprudenza in materia afferma che, in assenza di attività programmate o d’impegni collegiali straordinari convocati dal Dirigente Scolastico, il docente deve essere considerato a disposizione, ma senza l’obbligo di adempiere al suo orario settimanale curriculare, previsto per il normale svolgimento delle lezioni. Invece di parlare di “monitoraggi”, l’Amministrazione dovrebbe riflettere, considerare che numerosi docenti stanno lavorando per un numero di ore maggiore rispetto al loro lavoro classico a scuola, perché la didattica a distanza non si improvvisa in pochi giorni e perché necessita di competenze, materiali, nuove modalità di trasmissione dei saperi, e pensare all’enorme sostegno psicologico che molti docenti stanno dando in questi giorni di grandi incertezze ai loro studenti ed alle loro famiglie.

Al Ministero ci sentiamo in dovere di dire che la didattica a distanza non è un obbligo e che, eventualmente, attiene alla personale decisione del singolo docente che la esercita nella sua libertà di insegnamento costituzionalmente garantita.

Per tutte queste motivazioni:

Per il personale docente

  • non ci può essere richiesta di firma del registro elettronico per le ore corrispondenti a quelle della didattica a scuola. L’attività svolta può essere rilevata, ove deliberato, tramite le attività inserite nel registro elettronico;
  • non ci può essere un obbligo dei docenti ad effettuare video se non deliberato dal Collegio dei docenti. La nota MIUR 278/2020 afferma che “È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante”. Il D.Lgs. 165/2001 (art. 25) e la legge 107/2015 prevedono che il dirigente scolastico eserciti le sue prerogative nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. L’art. 7 del d.lgs. 297/94 conferisce al Collegio dei docenti “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto […] Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”.
  • la didattica a distanza non può prescindere dalla strumentazione e dalle specifiche competenze di ogni singolo docente, dall’età degli alunni e dalla loro possibilità di partecipare/ricevere i materiali in termini di device e di connettività
  • non hanno validità giuridica riunioni di organi collegiali in modalità “virtuale”; possono essere considerati solo semplici momenti di confronto, la cui partecipazione può essere solo volontaria
  • in assenza di una apposita previsione nella contrattazione integrativa di istituto, il personale non può essere obbligato né ad un orario di servizio per la didattica a distanza né a compilare schede per il monitoraggio.

Per gli alunni

  • non c’è alcun obbligo di segnalare l’assenza degli alunni. Lo stesso M.I. tra l’altro ha chiarito che le assenze degli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche dovute all’attuale situazione di emergenza non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
  • per lo stesso motivo, dunque, deve decadere anche l’imposizione agli alunni di partecipare ad attività svolte in videoconferenza e l’eventuale mancato accesso di qualcuno ai device negli orari delle lezioni. Stante, infatti, l’emergenza, che impatta significativamente sull’organizzazione delle famiglie, dai quotidiani ritmi alterati di lavoro/telelavoro alle modalità di approvvigionamento dei beni essenziali, non è ipotizzabile il vincolo alla presenza dell’attività svolta in collegamento in diretta.
  • la valutazione degli alunni, posto che non è possibile dare valore alle verifiche degli apprendimenti in assenza di sessioni pubbliche e aperte, va comunque considerata con la dovuta attenzione, trattandosi di attività comportante per sua natura un carico di stress che, nella presente situazione, occorrerebbe quanto più possibile attenuare per tutti (alunni, famiglie, docenti, dirigenti). D’altronde, la funzione docimologica che appartiene ai docenti è regolata da precise norme regolamentari e legislative quali il DPR 122/2009 e il D.lgs. 62/2017.

Le supplenze brevi

Le supplenze, anche in periodi di sospensione delle attività didattiche, sono stabilite dal Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07) tuttora in vigore e dal CCNL Scuola vigente. L’articolo 121 del recente D.L., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata
dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso. L’ulteriore stipula dei contratti di supplenza deve tener conto delle risorse finanziarie che saranno erogate dal MI sulla base della serie storica della spesa per supplenze nel mese di marzo dell’ultimo triennio.

Personale ATA

I plessi scolastici che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione dovranno essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura dovrà essere limitata alle esigenze indifferibili il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile. Dovranno essere limitati al minimo la presenza degli addetti alla cura del patrimonio zootecnico e alle merci deperibili ed eventualmente del personale che il dirigente scolastico dovesse ritenere, in via residuale, funzionale allo svolgimento delle esigenze indifferibili da garantire in presenza. Dovrà essere garantita l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica.

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