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19 Marzo 2020
Categoria: News

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la Nota prot. 392 del 18 marzo 2020 avente Oggetto "emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche."

La Nota sottolinea che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, “il lavoro agile" è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni e che la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche è dei Dirigenti scolastici.

Questi ultimi, dunque, adotteranno ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

La prestazione di lavoro agile per tutti - senza necessità di esperire formale richiesta - può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’Amministrazione.

In tutti i casi in cui non sia possibile attivare forme di lavoro agile nei riguardi del personale ATA, la Nota richiama e amplia, la Nota n. 323 del 10 marzo 2020, per l’adozione degli strumenti contrattuali previsti:

  • le ferie pregresse (a.s. 2018/2019),
  • i recuperi a richiesta del dipendente (articolo 54 CCNL 2006-2009),
  • il congedo,
  • la banca ore,
  • la rotazione del personale,
  • altri analoghi istituti.

Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”.

La Nota prosegue affermando che i plessi scolastici devono essere chiusi, mentre per la sede principale l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile.

La Nota evidenzia, anche la continuità dei contratti in essere per i docenti, che hanno una supplenza breve e saltuaria, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria e dispone anche la stipula di ulteriori contratti, in assenza dei titolari, sia per i docenti che per gli ATA, purché siano provvisti di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa ... al fine di potenziare la didattica a distanza, nel limite delle risorse assegnate.

La Nota ricorda che, al fine di supportare la didattica a distanza, le scuole del primo ciclo sono autorizzate, ai sensi dell’articolo 120, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, a sottoscrivere con assistenti tecnici contratti a tempo determinato nel limite complessivo di 1.000.

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